10 Gen Art. 2422 — Diritto d’ispezione dei libri sociali
I soci hanno diritto di esaminare i libri [ 2519 ] indicati nel primo comma, numeri 1) e 3) dell’articolo 2421 e di ottenerne estratti a proprie spese [ 2478 ].
Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei numeri 2) e 3) dell’articolo 2421, e al rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari ed ai singoli possessori per il libro indicato al numero 8), ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel numero 7) dell’articolo medesimo.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 8370/2000
Il diritto di ispezione dei libri sociali, previsto dall’art. 2422 c.c., si estende anche alle deleghe rilasciate per l’esercizio del diritto di voto, in funzione della tutela degli interessi del rappresentato. Ed infatti, ove la partecipazione dei soci sia stata indiretta, la verifica della validità delle deliberazioni assembleari, che si attua attraverso l’esame dell’elenco nominativo dei partecipanti, elemento essenziale della verbalizzazione prescritta dall’art. 2375 c.c., in quanto fonte primaria di prova della composizione dell’assemblea, non può prescindere dall’esame delle deleghe di cui si tratta, avuto riguardo al carattere incompleto dell’elenco degli intervenuti, privo di indiazioni circa i contenuti e le modalità di rilascio della procura.
Cass. civ. n. 8332/1994
Il diritto di chiedere estratti del libro dei soci previsto dall’art. 2422 c.c. non è un quid minus rispetto al diritto di ispezionare il libro, previsto dalla stessa disposizione di legge, ma è piuttosto lo strumento pratico di attuazione di un diritto di documentazione che potenzialmente ha lo stesso oggetto e la stessa ampiezza del diritto di ispezione. Conseguentemente tale diritto di chiedere estratti non può ritenersi limitato a posizioni personali del richiedente né, nell’ipotesi di un’azienda di credito, dall’esistenza del segreto di ufficio di cui all’art. 10 del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400, convertito nella L. 7 marzo 1938, n. 141 (cosiddetta legge bancaria), al quale è assoggettata l’attività bancaria o di istituto, ma anche la compagine sociale dell’azienda stessa.
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