Art. 2409 septiesdecies – Codice civile – Consiglio di amministrazione
Fonti > Codice Civile > Libro Quinto - Del lavoro > Titolo V - Delle società > Capo V - Società per azioni > Sezione VI bis - Dell'amministrazione e del controllo
La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione.
Almeno un terzodei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 2399, primo comma, e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.
Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.