10 Gen Art. 2390 — Divieto di concorrenza
Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell’assemblea.
Per l’inosservanza di tale divieto l’amministratore può essere revocato dall’ufficio e risponde dei danni [ 2301 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 3091/1975
Nelle società di capitali, il divieto per l’amministratore, ai sensi dell’art. 2390 primo comma c.c., di assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, o di esercitare comunque attività concorrente, tendendo ad evitare che l’amministratore durante il suo ufficio, si trovi in situazioni di dannoso antagonismo con la società amministrata, opera a prescindere dal momento in cui egli abbia assunto la qualità incompatibile, od intrapreso l’attività concorrente, ed anche, quindi, se le indicate situazioni siano non successive, ma preesistenti alla sua nomina. In entrambi i casi però, l’inosservanza del divieto in questione non tocca la validità della delibera assembleare di nomina dell’amministratore, nè determina, nella seconda ipotesi, l’ineleggibilità del medesimo, ma comporta solo l’obbligo per l’amministratore di smettere la qualità o l’attività incompatibile, al fine di non esporsi alla sanzione della revoca (art. 2390 secondo comma c.c.), salvo che abbia ricevuto autorizzazione in forza di rituale delibera dell’assemblea dei soci, od in forza di espressa clausola dello statuto.
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