10 Gen Art. 2373 — Conflitto d’interessi
La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell’articolo 2377 qualora possa recarle danno.
Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 28748/2008
In tema di annullamento per conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 2373 cod.civ., della delibera assembleare, nella specie determinativa del compenso degli amministratori, il vizio ricorre quando essa è diretta al soddisfacimento di interessi extrasociali, in danno della società, senza che risulti condizionante in sé – ai fini del conflitto di interessi ovvero anche dell’eccesso di potere – la decisività del voto da parte dell’amministratore (beneficiario dell’atto) che sia anche socio; ne consegue che la accertata irragionevolezza della misura del compenso (valutata in base al fatturato ed alla dimensione economica e finanziaria dell’impresa, da rapportare all’impegno chiesto per la sua gestione) può risultare anche quando la delibera attua un patto parasociale, in precedenza stipulato sotto forma di transazione fra i soci, compresi gli impugnanti soci di minoranza, che sono legittimati all’impugnazione in quanto dissenzienti e nonostante la partecipazione al predetto accordo.
Cass. civ. n. 15950/2007
Non può essere annullata, per conflitto d’interessi, una delibera di società di capitali, di modificazione della denominazione sociale se non risulti, oltre al conseguimento dell’interesse personale del socio che ha esercitato in modo determinante il suo diritto di voto, anche il danno, quanto meno potenziale per la società. (Nella fattispecie è stato escluso che il pregiudizio economico per la società potesse fondarsi esclusivamente sugli esborsi conseguenti all’adempimento della delibera di modifica della denominazione sociale o sulla meramente astratta prospettazione di una perdita dell’avviamento dovuta al mutamento del nome).
Cass. civ. n. 27387/2005
Ai fini dell’annullamento per conflitto di interessi ai sensi dell’art. 2373 c.c., è essenziale che la delibera sia idonea a ledere l’interesse sociale, inteso come l’insieme di quegli interessi che sono comuni ai soci, in quanto parti del contratto di società, e che concernono la produzione del lucro, la massimizzazione del profitto sociale (ovverosia del valore globale delle azioni o delle quote), il controllo della gestione dell’attività sociale, la distribuzione dell’utile, l’alienabilità della propria partecipazione sociale e la determinazione della durata del proprio investimento. Pertanto, si ha conflitto di interessi rilevante quale causa di annullabilità delle delibere assembleari quando vi è, di fatto, un conflitto tra un interesse non sociale e uno qualsiasi degli interessi che sono riconducibili al contratto di società. Anche con riguardo a una deliberazione dell’assemblea di una società per azioni con la quale si decida la proposizione dell’azione sociale di responsabilità nei confronti dell’amministratore è configurabile un conflitto d’interessi nei sensi previsti dall’art. 2373 c.c. con la conseguente possibilità d’impugnazione della delibera medesima ove si accerti, attraverso obiettive circostanze di fatto, che l’azione di responsabilità, prevista in astratto a favore e a tutela della società, sia stata in concreto deliberata nell’interesse particolare dei soci che intendono promuoverla e che questo interesse sia confliggente con quello sociale.
Cass. civ. n. 3312/2000
Ai fini dell’annullamento di una delibera assembleare di una società di capitali per conflitto di interessi ex art. 2373 c.c., deve ritenersi del tutto irrilevante la circostanza che la delibera stessa consenta al socio il conseguimento (anche) di un suo personale interesse se, nel contempo, non risulti pregiudicato l’interesse sociale. Il socio, pertanto, può legittimamente avvalersi del proprio diritto di voto per realizzare (anche) un fine personale, qualora, attraverso il voto stesso, egli non sacrifichi, a proprio favore, l’interesse sociale.
Cass. civ. n. 2562/1996
L’annullabilità di una deliberazione assembleare assunta con il voto favorevole di uno o più soci in conflitto di interessi con la società è subordinata, dall’art. 2373, comma 2, c.c. (richiamato, per le società a responsabilità limitata dal secondo comma dell’art. 2486), oltre che dall’esistenza del conflitto di interessi, a due distinte condizioni, che debbono concorrere. La prima consiste nella decisività del voto espresso dal socio in conflitto d’interessi, ossia nel fatto che, senza quel voto, la maggioranza occorrente per l’approvazione della deliberazione non sarebbe stata raggiunta (c.d. prova di resistenza); la seconda condizione risiede nella dannosità, almeno potenziale, della deliberazione medesima per la società. Nel caso in cui un socio versi in situazione di conflitto d’interessi con la società e non possa perciò esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni dell’assemblea, a norma dell’art. 2373, comma primo c.c. (espressamente richiamato, per le società a responsabilità limitata, dal secondo comma dell’art. 2486), il quorum deliberativo deve essere computato non già in rapporto all’intero capitale sociale, bensì in relazione alla sola parte di capitale facente capo ai soci aventi diritto al voto, con esclusione dunque della quota del socio che versi in conflitto d’interessi, della quale, invece, deve tenersi conto ai fini del quorum costitutivo, ai sensi dell’ultimo comma del citato art. 2372.
Cass. civ. n. 11017/1994
Il conflitto di interessi che, ai sensi dell’art. 2373 c.c., può essere causa di annullamento delle deliberazioni assembleari, è quello che si traduce in una contrapposizione tra l’interesse particolare di un socio (o di un gruppo di soci) e l’interesse della società e ricorre, quindi, solo quando il socio in conflitto riesca con il suo voto a fare approvare una delibera a sè vantaggiosa, ma obiettivamente dannosa per la società, e non quando la delibera consenta al socio di raggiungere un interesse proprio senza pregiudizio per la società. (Nella specie, si trattava di una delibera di aumento gratuito del capitale mediante imputazione di riserve costituite da utili non distribuiti, dalla quale il socio di maggioranza, in conflitto con uno dei soci interessato alla distribuzione, aveva tratto particolari vantaggi ).
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