Art. 2431 – Codice civile – Soprapprezzo delle azioni
Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'articolo 2430.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 14676/2006
In tema d'imposta di registro, la distribuzione ai soci del fondo sovrapprezzo azioni, in quanto si esaurisca in un mero rimborso di capitale, già assoggettato ad imposta all'atto del conferimento, non costituisce un trasferimento di ricchezza, ma solo una restituzione di capitale esuberante - ossia in eccesso rispetto ai mezzi necessari per il conseguimento dello scopo sociale -, e non è quindi qualificabile come assegnazione, soggetta ad imposta proporzionale ai sensi dell'art. 4, lettera d), della parte I della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. (Cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Milano, 21 Febbraio 2000).