Art. 2497 septies – Codice civile – Coordinamento fra società
Fonti > Codice Civile > Libro Quinto - Del lavoro > Titolo V - Delle società > Capo IX - Direzione e coordinamento di società
Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla società o all'ente che, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 2497 sexies, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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