Art. 2575 – Codice civile – Oggetto del diritto
Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione [2424, n. 4, 2579, 2580].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 17565/2021
L'opera dell'ingegno consistente nella regia teatrale di opera lirica, è ricompresa nella nozione generale dell'art. 1 l. n. 633 del 1941, in forza dell'ampia lettera della disposizione, la quale, al pari di quella dell'art. 2575 c.c. ed in piena coerenza con la "ratio" della disciplina, contempla il prodotto della creatività umana quale oggetto di tutela tutte le volte che si debba riconoscere un apporto personale e creativo della "lettura" dell'opera da parte del regista, non rilevando in direzione contraria la mancanza di esplicita menzione della "regia" nella legge sul diritto d'autore o nella Convenzione di Berna, entrata in vigore il 5 dicembre 1887.