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Art. 2245 — Indennità di anzianità

Art. 2245 — Indennità di anzianità

In caso di cessazione del contratto è dovuta al prestatore di lavoro un’indennità proporzionale agli anni di servizio, [ salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie ] [ 2120 ].

L’ammontare dell’indennità è determinata sulla base dell’ultima retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio.

[ Se gli usi lo stabiliscono, l’indennità è dovuta anche nel caso di dimissioni volontarie. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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