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Art. 2243 — Periodo di riposo

Art. 2243 — Periodo di riposo

Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli usi, ha diritto [ dopo un anno di ininterrotto servizio ], ad un periodo di ferie retribuito, che non può essere inferiore a otto giorni [ 2109; Cost. 36 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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