10 Gen Art. 2235 — Divieto di ritenzione
Il prestatore d’opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali [ 2961 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 13617/2012
Il diritto di ritenzione, sancito per i professionisti dall’art. 2235 c.c. e ribadito per i notai dall’art. 93, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, si riferisce ai soli documenti occorrenti per la dimostrazione dell’opera svolta. Ne consegue che il trattenimento della carta d’identità del cliente a garanzia del compenso per il pagamento dell’opera professionale prestata costituisce un comportamento affatto disdicevole, come tale idoneo ad integrare l’illecito disciplinare previsto dall’art. 147, lett. a), della legge n. 89 del 1913, come modificato dall’art. 30 del d.l.vo n. 249 del 2006, il quale configura come fattispecie rilevante ogni condotta del notaio che comprometta in qualunque modo, nella vita pubblica o privata, la sua dignità o reputazione, o il decoro e prestigio della classe notarile, ininfluente essendo, a tal fine, che il privato abbia aderito alla richiesta di consegnare il documento senza sentirsi costretto e che la conoscenza dell’episodio sia inizialmente rimasta circoscritta ai suoi unici due protagonisti.
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