10 Gen Art. 2182 — Conferimento del bestiame
Posted at 20:44h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo II – Del lavoro nell’impresa > Capo II – Dell’impresa agricola > Sezione IV – Della soccida
Nella soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute [ 2171 ].
Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”7″]