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Art. 2074 — Efficacia dopo la scadenza

Art. 2074 — Efficacia dopo la scadenza

[ Il contratto collettivo, anche quando è stato denunziato [ 2073, 2075 ], continua a produrre i suoi effetti effetti dopo la scadenza, fino a che sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 25919/2016

I contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell’autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l’ambito temporale concordato dalle parti, atteso che l’opposto principio di ultrattività della vincolatività del contratto scaduto sino ad un nuovo regolamento collettivo, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall’art. 39 Cost. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza di appello, ha escluso la ultrattività di un precedente c.c.n.l. che, in tema di orario di lavoro, fissava la prestazione media giornaliera, e ritenuto la legittimità di un accordo aziendale, attuativo di un c.c.n.l. successivo, che consentiva alla parte datoriale il rispetto di un orario settimanale in un arco temporale plurimensile).

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Cass. civ. n. 11602/2008

Alla scadenza prevista del contratto collettivo regolarmente disdetto secondo quanto previsto dalle parti stipulanti, non è applicabile la disciplina di cui all’art. 2704 [ rectius 2074: N.d.r. ] c.c. o comunque una regola di ultrattività del contratto medesimo, ed il rapporto di lavoro da questo in precedenza regolato resta disciplinato dalle norme di legge (in particolare, quanto alla retribuzione, dall’art. 36 Cost.) e da quelle convenzionali eventualmente esistenti, le quali ultime possono manifestarsi anche per facta concludentia con la prosecuzione dell’applicazione delle norme precedenti. (Nella specie, la S.C., enunciato il principio su esteso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto che, nel periodo di vacanza contrattuale, potesse trovare fondamento nella norma del precedente contratto collettivo ormai scaduto la pretesa del dipendente di superiore inquadramento correlato all’anzianità, sebbene fosse invece richiesta dal contratto collettivo successivamente stipulato una maggiore anzianità).

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