10 Gen Art. 2004 — Limitazione della libertà di emissione
Posted at 20:47h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quarto – Delle obbligazioni > Titolo V – Dei titoli di credito > Capo II – Dei titoli al portatore
Il titolo di credito contenente l’obbligazione di pagare una somma di denaro non può essere emesso al portatore se non nei casi stabiliti dalla legge.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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