10 Gen Art. 1980 — Effetti della cessione
Posted at 20:24h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quarto – Delle obbligazioni > Titolo III – Dei singoli contratti > Capo XXVI – Della cessione dei beni ai creditori
Il debitore non può disporre dei beni ceduti.
I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni.
I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attività del debitore, non possono agire esecutivamente sulla altre attività prima di aver liquidato quelle cedute [ 193 disp. att. ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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