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Art. 1974 — Annullabilità per cosa giudicata

Art. 1974 — Annullabilità per cosa giudicata

È pure annullabile la transazione fatta su lite già decisa con sentenza passata in giudicato [ 2909 ], della quale le parti o una di esse non avevano notizia [ 1427, 1441 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 11471/1997

Affinché una transazione sia validamente conclusa è necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una res dubia, e cioè cada sopra un rapporto giuridico avente, almeno nell’opinione delle parti, carattere d’incertezza e, dall’altro lato, che, nell’intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche. Tale situazione di incertezza non può ritenersi sussistente quando la contesa delle parti sia stata risolta da una sentenza passata in giudicato; tuttavia, il giudicato, e quindi l’impedimento alla stipulazione di una transazione sul relativo rapporto, non è configurabile quando la sentenza di cassazione di conferma della sentenza di merito, benché già deliberata, non sia stata ancora pubblicata, poiché solo la pubblicazione a norma dell’art. 133 c.p.c. fa venire ad esistenza la sentenza e le fa acquistare i caratteri della imperatività e della immutabilità.

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