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Art. 1971 — Transazione su pretesa temeraria

Art. 1971 — Transazione su pretesa temeraria

Se una delle parti era consapevole della temerarietà della sua pretesa, l’altra può chiedere l’annullamento della transazione [ 1441 ss. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 14294/2017

La temerarietà della pretesa comportante l’annullamento della transazione ex art. 1971 c.c., come può essere eccepita dal convenuto per paralizzare la domanda dell’attore che faccia valere come titolo della sua richiesta la transazione stessa, parimenti può essere invocata dall’attore per bloccare gli effetti impeditivi dell’eccezione di transazione sollevata dal convenuto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l’attore, chiesta la rescissione per lesione di un contratto di vendita, e vistosi eccepire l’esistenza di una transazione preclusiva della domanda rescissione, potesse opporre, a sua volta, l’annullabilità della transazione stessa per temerarietà della pretesa).

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Cass. civ. n. 5139/2003

L’annullamento della transazione su pretesa temeraria, ai sensi dell’art. 1971 c.c., presuppone la presenza di due elementi, uno obiettivo ed uno soggettivo: che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chiede l’annullamento sia totalmente infondata, e che la parte versi in mala fede, ovvero che, pur essendo consapevole della infondatezza della propria pretesa, l’abbia dolosamente sostenuta.

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Cass. civ. n. 712/1997

L’annullamento della transazione su pretesa temeraria ai sensi dell’art. 1971 c.c., presuppone che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chieda l’annullamento sia assolutamente ed obiettivamente infondata, e ciò in aderenza alla necessità che il rapporto dal quale scaturisce la transazione sia una res dubia, che, cioè vi sia incertezza sui rispettivi diritti delle parti. La mancanza di detto presupposto esclude, di per sé, l’annullamento, e, pertanto, il giudice, accertato che la pretesa non era assolutamente infondata, deve respingere la domanda di annullamento della transazione senza compiere alcuna altra indagine, tanto più che l’art. 1971 cit., richiedendo, per l’annullamento della transazione la consapevolezza, in una delle parti, della temerarietà della sua pretesa, esclude che sia sufficiente la colpa grave, essendo invece necessario il dolo.

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Cass. civ. n. 4448/1996

Poiché il presupposto della res dubia che caratterizza la transazione, è costituito non dall’incertezza obiettiva circa lo stato di fatto e diritto, ma dalla sussistenza di discordanti valutazioni in ordine alle correlative situazioni giudiziali dei rispettivi diritti ed obblighi delle parti, nessuna incidenza sulla validità ed efficacia del negozio può attribuirsi, al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 1971 e ss. c.c. all’accertamento ex post della assoluta infondatezza delle contrapposte pretese. Pertanto, la sentenza di mero accertamento con cui in sede di opposizione all’esecuzione venga affermata l’inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, non vale a fondare la domanda giudiziale rivolta a conseguire, a titolo di liquidazione di un debito la restituzione di quanto il debitore esecutato abbia in via transattiva pagato al creditore per ottenerne la desistenza dall’azione esecutiva o addirittura la rinuncia al credito.

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Cass. civ. n. 2730/1995

Ai fini della qualificabilità come transazione dell’accordo intervenuto, nell’assicurazione contro i danni, tra assicuratore e assicurato-danneggiato circa l’indennizzo a quest’ultimo dovuto, è sufficiente che sussistano tra le parti difformità di valutazioni in ordine all’entità del danno e, conseguentemente, all’indennità dovuta dall’assicuratore, poiché anche in tal caso si rendono necessarie quelle reciproche concessioni dei contraenti in cui si sostanzia la transazione. D’altra parte, considerato che la temerarietà della pretesa che comporta l’annullabilità della transazione sussiste solo se la stessa pretesa sia obiettivamente e assolutamente infondata, deve ritenersi che esattamente il giudice di merito escluda la configurabilità di tale causa di invalidità — dedotta dall’assicurato (che nella specie aveva fatto valere la modesta entità dell’indennizzo rispetto a presunti elementi di prova documentale da lui indicati) — dell’accordo transattivo raggiunto in merito all’indennizzo assicurativo, quando a tal fine dia rilievo, con adeguata motivazione, a risultanze relative alla scarsa entità delle merci distrutte.

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