Art. 1964 – Codice civile – Compensazione dei frutti con gli interessi
Fonti > Codice Civile > Libro Quarto - Delle obbligazioni > Titolo III - Dei singoli contratti > Capo XXIV - Dell'anticresi
Salva la disposizione dell'articolo [1448], è valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte. In tal caso il debitore può in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell'immobile [192 disp. att.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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