10 Gen Art. 1964 — Compensazione dei frutti con gli interessi
Posted at 20:39h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quarto – Delle obbligazioni > Titolo III – Dei singoli contratti > Capo XXIV – Dell’anticresi
Salva la disposizione dell’articolo [ 1448 ], è valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte . In tal caso il debitore può in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell’immobile [ 192 disp. att. ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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