10 Gen Art. 1949 — Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore
Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore [ 1955 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 6451/2007
L’istituto dell’avallo è riconducibile alla categoria negoziale della fideiussione, con la conseguenza che è applicabile all’avallo, sia il disposto dell’art. 1949 c.c. che, nel richiamare il più generale principio sancito dall’art. 1203 n. 3 c.c., prevede la surrogazione del fideiussore che ha pagato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore, sia il disposto dell’art. 1954 c.c., che stabilisce che se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione.
Cass. civ. n. 6929/1986
Il fideiussore, che abbia soddisfatto il creditore garantito, può agire in via surrogatoria contro il debitore nei limiti in cui ciò era consentito al creditore stesso, e non anche, pertanto, quando risulti la nullità dell’obbligazione principale, mentre resta in proposito irrilevante un eventuale diverso patto contenuto nel contratto di fideiussione, stante la sua inopponibilità al debitore, estraneo alla relativa stipulazione.
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