Art. 1934 – Codice civile – Competizioni sportive
Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell'articolo precedente, anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, i giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni altra competizione sportiva.
Tuttavia il giudice può rigettare o ridurre la domanda, qualora ritenga la posta eccessiva.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 5062/2007
Il biglietto di una lotteria autorizzata (nella specie, lotteria istantanea "la fortuna sotto la neve", assimilabile alla tipologia "gratta e vinci") non è riconducibile tra i titoli di credito, ex art. 1992 cod. civ. e, quindi, non incorpora il diritto indicato, in quanto non è dotato dei requisiti di letteralità e autonomia che connotano tali titoli; esso, valendo ad attestare la giocata del possessore, cui pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso ampio, ex art. 2002 cod. civ., atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi idoneo, per un verso, a liberare il debitore che paga in buona fede al possessore e, per altro verso, a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita. Ne consegue che il giocatore ha diritto di ottenere la prestazione costituente la vincita, non perché essa è contenuta nel biglietto, bensì perché le regole del contratto di lotteria di cui trattasi gliela attribuiscano in presenza di determinate condizioni, anche estranee al biglietto stesso. (Rigetta, App. Palermo, 29 Agosto 2001).
Cass. civ. n. 2194/1977
Le norme del regolamento del concorso pronostici "enalotto", predisposte dall'ente gestore del concorso medesimo ed approvate dalla competente autorità governativa, hanno natura di clausole contrattuali, che vengono accettate dal partecipante al concorso con il solo fatto dell'effettuazione della giocata, presso gli uffici di zona di detto ente, ovvero presso i ricevitori autorizzati. Tale principio opera anche con riguardo alle clausole limitative della responsabilità dell'ente gestore e dei ricevitori autorizzati ai soli casi di dolo e colpa grave (nella specie, per smarrimento delle "schedine-pronostico"), le quali, pertanto, spiegano efficacia contrattuale nei rapporti con il giocatore, senza necessità di approvazione per iscritto.