Art. 1931 – Codice civile – Compensazione dei crediti e debiti
Fonti > Codice Civile > Libro Quarto - Delle obbligazioni > Titolo III - Dei singoli contratti > Capo XX - Dell'assicurazione > Sezione IV - Della riassicurazione
In caso di liquidazione coatta amministrativa [194 ss l.f.] dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a più contratti di riassicurazione, si compensano di diritto [187 disp. att.; 56, 201 l.f.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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