Art. 1931 – Codice civile – Compensazione dei crediti e debiti

In caso di liquidazione coatta amministrativa [194 ss l.f.] dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a più contratti di riassicurazione, si compensano di diritto [187 disp. att.; 56, 201 l.f.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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