Art. 1912 – Codice civile – Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari
Fonti > Codice Civile > Libro Quarto - Delle obbligazioni > Titolo III - Dei singoli contratti > Capo XX - Dell'assicurazione
Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari [512 c. nav.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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