Art. 1912 – Codice civile – Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari

Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari [512 c. nav.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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