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Art. 1852 — Disposizioni da parte del correntista

Art. 1852 — Disposizioni da parte del correntista

Qualora il deposito [ 1834 ], l’apertura di credito [ 1842 ] o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l’osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2226/2017

Il conto corrente di corrispondenza costituisce un negozio giuridico atipico dominato dalle regole del mandato, in quanto la banca assume l’incarico di compiere pagamenti o riscossioni di somme per conto del cliente e secondo le sue istruzioni, potendo altresì mettere a sua disposizione anche delle somme. In tale ultima ipotesi, la disponibilità del conto viene costituita dalla banca o in virtù di un obbligo preventivamente assunto (apertura di credito) o per una sua autonoma decisione (concessione temporanea di credito), astrattamente ascrivibile anche a mera tolleranza, dalla quale, però, non può farsi discendere l’obbligo della stessa di provvedere per il futuro ad ulteriori anticipazioni, neppure nel caso in cui la disponibilità accordata al cliente consegua allo sconto di effetti cambiari o (come nella specie) di assegni postdatati, trattandosi di un comportamento non idoneo, di per sé, ad evidenziare univocamente la volontà di addivenire per “facta concludentia” ad una modificazione delle condizioni originariamente concordate, né la violazione dell’obbligo di buona fede.

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Cass. civ. n. 11866/2007

L’accordo tra il cliente e la banca in base al quale anche altro soggetto (a ciò delegato) è autorizzato a compiere operazioni sul conto corrente, spiega unicamente l’effetto, per le operazioni e nei limiti di importo stabiliti, di vincolare la banca a considerare alla stessa stregua di quella del delegante la firma del delegato, e non comporta anche il conferimento a quest’ultimo di un potere generale di agire in rappresentanza del delegante per il compimento di qualsiasi tipo di atto negoziale riferibile al conto.

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Cass. civ. n. 9494/2002

La causa del contratto di conto corrente di corrispondenza implica un mandato generale conferito alla banca dal correntista ad eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme cosa acquisite in esecuzione del mandato. Sicché, proprio nell’autorizzazione conferita in via preventiva alla banca dal cliente deve ravvisarsi la ragione che converte l’acquisizione da parte della banca di somme da terzi dovute al correntista ed il successivo versamento in conto di una rimessa dello stesso cliente sul conto, con l’effetto proprio della rimessa diretta, idonea a costituire un deposito a suo favore, ovvero, se il conto abbia affidamento della banca e presenti un saldo passivo, a ricostituire la provvista o ad estinguere il debito (immediatamente esigibile) dello sconfinamento dal fido, con effetto propriamente solutorio.

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Cass. civ. n. 2742/2000

I cosiddetti «benefondi», ossia l’uso interbancario di richiedere e dare, a mezzo del telefono o con altri strumenti di comunicazione, conferma dell’esistenza di una sufficiente provvista in relazione al pagamento di assegni di conto corrente, può legittimamente ricondursi ad una prassi interna nei rapporti tra gli istituti di credito (fonte di affidamento reciproco e di responsabilità civile), ma non anche essere invocato al fine di farne discendere un obbligo immediato di accreditamento da parte della banca se non risulti che il versamento sul conto corrente di un titolo di credito tratto su altra banca avvenga secondo una regolamentazione pattizia tale da imporre alla banca ricevente di mettere immediatamente a disposizione del suo cliente correntista la relativa somma.

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Cass. civ. n. 1846/1998

Nel contratto di conto corrente bancario, a differenza che nel contratto di conto corrente ordinario, le annotazioni o registrazioni delle singole operazioni hanno un valore esclusivamente contabile ed un’efficacia meramente dichiarativa, con la conseguenza che, quando si verifichi lo scioglimento del conto corrente bancario, ai fini della identificazione del saldo finale (diverso da quello cosiddetto disponibile) che deve essere pagato immediatamente, sia esso a credito del correntista o della banca, occorre fare esclusivo riferimento al risultato contabile raggiunto attraverso la contrapposizione delle operazioni attive e passive destinate a confluire nel suddetto conto ed ormai perfezionatesi, a nulla rilevando la mancata annotazione di dette operazioni.

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Cass. civ. n. 8517/1991

Nell’ambito del conto corrente di corrispondenza, la banca mandataria è tenuta alla diligente individuazione del contenuto dell’incarico ricevuto, non fermandosi alle enunciazioni meramente formali, ma non anche al controllo sulla convenienza dell’operazione per il cliente. Pertanto, ove questi, in qualità di debitore ceduto, e pur avendo avuto notifica della cessione del credito, disponga un bonifico in favore del cedente, ancorché indicando come luogo dell’adempimento il domicilio del cessionario, si deve escludere che la banca possa essere chiamata a rispondere per non aver provveduto al soddisfacimento di detto cessionario.

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Cass. civ. n. 5876/1991

Il contratto di conto corrente bancario assolve, a differenza di quello ordinario, una semplice funzione di servizio di cassa per conto del correntista, con la conseguenza che, in caso di contestazione del conto, non rileva chi dei titolari sia beneficiario dell’accredito o chi abbia utilizzato la somma accreditata, senza che assumano rilevanza per la banca la provenienza ed il destinatario del bonifico che riguardano soltanto i rapporti fra terzo e correntista. Pertanto, quando una certa somma sia affluita sul conto la stessa rientra nella disponibilità di entrambi i correntisti, i quali a norma dell’art. 1854 c.c. ne divengono condebitori nel caso in cui venga a risultare l’erroneità del suo accreditamento, restando irrilevante che taluno dei cointestatari non abbia in concreto compiuto operazioni sul conto, atteso che è sufficiente, ai fini della norma suddetta, che avesse titola per compierle.

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Cass. civ. n. 815/1982

Il conto corrente di corrispondenza è un contratto per effetto del quale la banca si obbliga a prestare un servizio di cassa per conto e nell’interesse del correntista ed essendo dominato dalle regole del mandato non esclude che la disponibilità sia costituita, a discrezione della banca, anche con interventi diretti della banca stessa, la quale si riserva di dar corso ad ordini di pagamento su fondi propri.

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Cass. civ. n. 3701/1971

Il conto corrente di corrispondenza, per effetto del quale la banca, nel presupposto di una disponibilità presso di sé a favore del cliente si obbliga a prestargli il servizio di cassa, secondo le ricevute istruzioni, ha natura di contratto innominato misto, alla cui costituzione concorrono, insieme con la disciplina del mandato, che ha rilievo preminente nella determinazione della sua struttura e disciplina (v. il richiamo alle norme sul mandato contenuto nell’art. 1856 c.c. per tutte le operazioni regolate in conto corrente) anche elementi di altri negozi, fra cui il deposito in conto corrente.

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