10 Gen Art. 1842 — Nozione
L’apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 18182/2004
Nel contratto di apertura di credito bancario, la semplice annotazione in conto corrente della somma messa a disposizione del cliente non concretizza l’ipotesi della tradizione simbolica, idonea e sufficiente a realizzare l’estremo della consegna, e il vero rapporto obbligatorio, in ragione del quale l’accreditante può dirsi creditore dell’accreditato, sorge soltanto nel momento ed a causa del prelievo della somma messa a disposizione.
Cass. civ. n. 17543/2003
Il contratto di apertura di credito non si sottrae al regime dettato dall’art. 2704 c.c., con riguardo all’opponibilità della data della relativa scrittura privata, nel caso in cui debba essere fatto valere nei confronti del terzo: tale è, nella revocatoria fallimentare, il curatore, che agisce per conto della massa.
Cass. civ. n. 1225/2000
Mentre con il contratto di apertura di credito bancario, ai sensi degli artt. 1842 e 1852 c.c., la banca si obbliga a tenere una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato a disposizione del cliente, il quale ha diritto di disporre della stessa in più volte, secondo le forme di uso se non è stato convenuto altrimenti (come previsto dall’art. 1843 c.c. cit.) ovvero in qualsiasi momento e quindi anche immediatamente dopo l’apertura del credito; invece il mutuo è un contratto reale con il quale una parte consegna all’altra, che si obbliga a restituirla, una determinata quantità di danaro odi altre cose fungibili. L’interpretazione dell’atto negoziale per l’inquadramento nell’una o nell’altra figura contrattuale è rimessa alla valutazione del giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione.
Cass. civ. n. 8160/1999
L’esistenza di un contratto di apertura di credito bancario, che, solo, può giustificare la non immediata esigibilità, da parte della banca, del saldo passivo di un conto corrente, non può essere ricavata, per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto, come i precedenti pagamenti di assegni, che sono da considerare, in via di principio, alla stregua di concessioni discrezionalmente accordate caso per caso. (Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito, che, nel rigettare la domanda di un correntista di risarcimento del danno conseguente all’omesso pagamento di un assegno bancario da lui emesso per carenza di provvista, avevano escluso la configurabilità, prospettata dallo stesso correntista, di una intervenuta novazione della originaria convenzione di massimo scoperto, con elevazione dello stesso; desumibile dalla circostanza che la banca aveva onorato alcuni assegni emessi in assenza di provvista).
Cass. civ. n. 3487/1998
Il fatto che una banca abbia talvolta consentito il superamento del limite del fido, in relazione ad importi accreditati ma non ancora effettivamente incassati ed acquisiti, di per sé non integra una manifestazione di volontà idonea a sostituire le clausole pattuite fra le parti, con difformi «clausole d’uso», ben potendo costituire espressione di tolleranza ed esplicazione di una facoltà discrezionale di volta in volta esercitata dalla banca secondo le circostanze del caso concreto.
Cass. civ. n. 7388/1997
In tema di contratto di apertura di credito documentario, (nella specie, per compravendita internazionale di autovetture con pagamento del prezzo, contro documenti, a mezzo banca), l’attività di controllo della corrispondenza dei documenti alle condizioni del credito stesso, svolta dalla banca mandataria, non deve avvenire secondo un rigido formalismo, bensì secondo il criterio della ragionevolezza, idoneo a contemperare le esigenze oggettive del commercio con la realizzazione degli interessi sia del compratore (alla consegna della merce), sia del venditore (al pagamento del prezzo).
Cass. civ. n. 4473/1997
Nel caso in cui, tra i diversi rapporti intrecciati dal cliente con la banca, vi sia anche un negozio di apertura di credito, in forza del quale la banca si è obbligata a tenere a disposizione del correntista una somma di cui egli può disporre entro i limiti dell’affidamento concessogli, le eventuali successive rimesse che affluiscono sul medesimo conto, con corrispondente riduzione del saldo passivo, possono anche costituire null’altro che atti ripristinatori della provvista a disposizione dell’accreditato, in alternanza con gli atti di utilizzazione della provvista medesima, connatuti alla dinamica stessa dell’accreditamento. Nel caso in cui, invece, non vi sia una vera e propria apertura di credito (perché mai concessa o perché successivamente revocata), gli accreditamenti sul conto, da cui consegue la riduzione o l’elisione del saldo negativo per il cliente, hanno natura solutoria e, come tali, sono revocabili in ipotesi di fallimento dell’imprenditore.
Cass. civ. n. 10848/1996
Nell’ipotesi in cui sussista e sia in corso un’apertura di credito regolata in conto corrente ed il relativo limite di fido non sia stato superato, non può individuarsi alcun obbligo restitutorio attuale da parte del correntista, il quale, secondo le facoltà consentite dal singolo contratto, ha la possibilità di reintegrare la provvista per poterne ulteriormente disporre. Invece, in tutti gli altri casi in cui o venga superato il limite di fido (e, quindi, si esca dall’operatività di quel contratto), ovvero non sussista un rapporto derivante da apertura di credito, per cui l’anticipazione eseguita dalla banca implichi un obbligo di restituzione, il versamento in conto ha funzione solutoria ed assume la veste di «pagamento» rilevante ai fini della revocatoria fallimentare. Una volta proposta tale ultima azione, l’attore può limitarsi a sostenere che tali versamenti, intesi come fatti solutori, avvennero per il rimborso di somme anticipate dalla banca in conto corrente, mentre costituisce onere della banca provare la sussistenza dell’apertura di credito ed il suo limite.
Cass. civ. n. 3842/1996
In tema di contratti bancari, perché vi sia apertura di credito in conto corrente, non rileva il mero fatto della situazione di scoperto di conto, con una pluralità di adempimenti agli ordini trasmessi, bensì la pattuizione — generalmente formale, ma pur sempre realizzabile per facta concludentia — di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive. Poiché tale obbligo può emergere dallo stesso contegno della banca nella gestione del conto, ne discende che la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura del credito in conto corrente.
Cass. civ. n. 866/1994
Mentre l’apertura di credito regolata su conto corrente bancario amplia la disponibilità del correntista, il quale può immediatamente disporre del fido, ciò non si verifica nell’apertura di credito «per sconto titoli non accettati», dal momento che con questa la banca si impegna solamente ad accettare per lo sconto, entro l’ammontare dell’apertura, i titoli che l’affidatario le presenterà. Ne consegue che colui a cui favore è concessa l’apertura «per sconto titoli» non può disporre immediatamente di alcuna somma, ma potrà solo, in futuro, disporre delle singole somme che gli verranno effettivamente accreditate e la disponibilità troverà la sua fonte non nella apertura di credito, ma nei singoli negozi di sconto in concreto realizzati, senza che possa considerarsi incidente sull’ammontare del conto la intera apertura di credito sulla cui base siano stati realizzati singoli negozi di sconto.
Cass. civ. n. 6584/1981
Nell’apertura di credito bancario, l’obbligo dell’accreditato di restituire le somme messegli a disposizione non sorge con la stipulazione del relativo contratto, ma bensì nel momento ed a causa del prelievo delle stesse. Pertanto, con riguardo ad una apertura di credito in conto-corrente in favore di una società, la responsabilità illimitata dell’unico azionista per le obbligazioni sociali, secondo la previsione dell’art. 2362 c.c., opera per le utilizzazioni della provvista che siano intervenute dalla data del verificarsi della concentrazione delle azioni nelle sue mani fino alla data della cessazione della concentrazione medesima.
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