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Art. 1837 — Libretti in favore di minori

Art. 1837 — Libretti in favore di minori

[ Il minore che ha compiuto diciotto anni puo validamente effettuare depositi a risparmio e fare prelevamenti sui medesimi, salvo l’opposizione del suo legale rappresentante.

Il libretto di deposito a risparmio rilasciato al minore deve essere nominativo.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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