Art. 1837 – Codice civile – Libretti in favore di minori
Fonti > Codice Civile > Libro Quarto - Delle obbligazioni > Titolo III - Dei singoli contratti > Capo XVII - Dei contratti bancari > Sezione I - Dei depositi bancari
[Il minore che ha compiuto diciotto anni puo validamente effettuare depositi a risparmio e fare prelevamenti sui medesimi, salvo l'opposizione del suo legale rappresentante.
Il libretto di deposito a risparmio rilasciato al minore deve essere nominativo.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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