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Art. 1802 — Compenso e rimborso delle spese al sequestratario

Art. 1802 — Compenso e rimborso delle spese al sequestratario

Il sequestratario ha diritto a compenso, se non si è pattuito diversamente . Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e per l’amministrazione della cosa [ 1781 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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