Art. 1802 – Codice civile – Compenso e rimborso delle spese al sequestratario

Il sequestratario ha diritto a compenso, se non si è pattuito diversamente. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e per l'amministrazione della cosa [1781].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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