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Art. 1764 — Sanzioni

Art. 1764 — Sanzioni

Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall’articolo 1760 è punito con la sanzione amministrativa da euro 5 a euro 516 [ 26 c.p. ].

Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione [ 35 c.p. ] fino a sei mesi.

Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell’interesse di persona notoriamente insolvente [ 5 2 l.f. ] o della quale conosce lo stato d’incapacità.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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