Avvocato.it

Art. 1761 — Rappresentanza del mediatore

Art. 1761 — Rappresentanza del mediatore

Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all’esecuzione del contratto concluso con il suo intervento [ 1752, 1754 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”8″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 5861/1982

Il mediatore, la cui funzione consiste nel mettere in relazione due o più possibili contraenti, ha, nei confronti di tutti, un dovere di imparzialità; egli non può, pertanto, curare gli interessi di uno solo di essi e non può essere mandatario e rappresentarlo nella stipulazione del contratto, restando limitata la possibilità di rappresentanza soltanto nell’esecuzione del contratto concluso con il suo intervento (art. 1761 c.c.).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 169/1975

La norma contenuta nell’art. 1761 (secondo la quale il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all’esecuzione del contratto concluso con il suo intervento) non esclude che il soggetto interessato debba dimostrare, ove sorga contestazione al riguardo, di aver agito nella veste esclusiva di mediatore e non anche di rappresentante di una delle parti.

[adrotate group=”8″]

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze