Art. 1761 – Codice civile – Rappresentanza del mediatore

Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento [1752, 1754].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5861/1982

Il mediatore, la cui funzione consiste nel mettere in relazione due o più possibili contraenti, ha, nei confronti di tutti, un dovere di imparzialità; egli non può, pertanto, curare gli interessi di uno solo di essi e non può essere mandatario e rappresentarlo nella stipulazione del contratto, restando limitata la possibilità di rappresentanza soltanto nell'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento (art. 1761 c.c.).

Cass. civ. n. 169/1975

La norma contenuta nell'art. 1761 (secondo la quale il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento) non esclude che il soggetto interessato debba dimostrare, ove sorga contestazione al riguardo, di aver agito nella veste esclusiva di mediatore e non anche di rappresentante di una delle parti.