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Art. 1601 — Risarcimento del danno al conduttore licenziato

Art. 1601 — Risarcimento del danno al conduttore licenziato

Se il conduttore è stato licenziato dall’acquirente perché il contratto di locazione non aveva data certa [ 2704 ] anteriore al trasferimento [ 1599 ], il locatore è tenuto a risarcirgli il danno [ 1223 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2453/1973

Ancorché il conduttore che ne abbia assunto l’obbligo non abbia provveduto alla registrazione del contratto di locazione, sussiste l’obbligo del locatore di garantirgli il godimento della cosa locata in ipotesi di vendita dell’immobile; e pertanto, il locatore, qualora non abbia imposto al compratore il rispetto della locazione, risponde dei danni che il conduttore, licenziato dal compratore al quale il contratto di locazione non risulta opponibile, abbia subito. (Nella specie, il conduttore aveva sublocato l’immobile con il consenso del locatore ed era stato convenuto in giudizio dal subconduttore per il risarcimento dei danni che questi assumeva di avere sofferto per l’anticipato rilascio dell’immobile in conseguenza dell’inopponibilità del contratto di locazione all’acquirente).

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Cass. civ. n. 3553/1968

I1 diritto al risarcimento dei danni, in virtù del disposto dell’art. 1601 c.c., deriva al conduttore dal solo fatto ch’egli venga licenziato dal terzo acquirente per essere la locazione priva di data certa anteriore al trasferimento. Tale diritto non riceve pregiudizio alcuno dal fatto che il conduttore non si opponga all’intimazione di licenza intimatagli dall’acquirente o rilasci volontariamente l’immobile a questo, non avendo valide ragioni per contrastarne la richiesta.

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