Art. 1583 – Codice civile – Mancato godimento per riparazioni urgenti
Fonti > Codice Civile > Libro Quarto - Delle obbligazioni > Titolo III - Dei singoli contratti > Capo VI - Della locazione > Sezione I - Disposizioni generali
Se, nel corso della locazione, la cosa abbisogna di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione del godimento di parte della cosa locata [1576, 1577, 1584].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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