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Art. 1563 — Scadenza delle singole prestazioni

Art. 1563 — Scadenza delle singole prestazioni

Il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell’interesse di entrambe le parti.

Se l’avente diritto alla somministrazione ha la facoltà di fissare la scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicarne la data al somministrante con un congruo preavviso.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1502/1971

Il disposto dell’art. 1563 c.c., per il quale nel contratto di somministrazione il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell’interesse di entrambe le parti, non ha inteso derogare ai principi generali in materia di termine sulle obbligazioni.

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