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Art. 1731 — Nozione

Art. 1731 — Nozione

Il contratto di commissione è un mandato [ 1703 ] che ha per oggetto l’acquisto o la vendita [ 1470 ] di beni per conto del committente e in nome del commissionario [ 78 l.f. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 8512/2004

Il contratto di commissione, essendo un sottotipo qualificato di mandato senza rappresentanza, si distingue dal mandato con rappresentanza per l’assenza della contemplatio domini (cioè della spendita del nome del mandante), cosicché mentre il negozio concluso dal mandatario con rappresentanza produce i suoi effetti direttamente in capo al mandante, quello posto in essere dal commissionario produce i suoi effetti giuridici nel patrimonio dello stesso commissionario, occorrendo un ulteriore atto giuridico per riversarli nel patrimonio del committente. Inoltre, quando la commissione abbia ad oggetto il mandato ad alienare, il contratto si atteggia in modo che l’effetto traslativo reale del bene, derivante dal consenso manifestato, non si verifica immediatamente, ma è sospensivamente condizionato al compimento dell’alienazione gestoria del bene medesimo da parte del mandatario o commissionario. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale, con riferimento ad un commissionario per la vendita di autovetture legato da un accordo con società di leasing, aveva escluso che fosse da ritenere provato attraverso una fattura di cessione di un autoveicolo da una concessionaria d’auto all’acquirente che la vendita fosse avvenuta per il tramite del commissionario).

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Cass. civ. n. 11683/1997

Nel contratto di commissione, essendo l’oggetto del contratto, l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente, la provvigione anche quando ë previsto un diritto di esclusiva, è più specificamente legata agli affari direttamente conclusi dal mandatario piuttosto che all’attività promozionale dello stesso. Consegue che a tale contratto è inapplicabile il disposto dell’art. 1748, secondo comma relativo al contratto di agenzia e che l’eventuale violazione del patto di esclusiva non può dar luogo al diritto alla provvigione sugli affari conclusi dal mandante, ma solo ad una pretesa risarcitoria in relazione alla quale l’ammontare delle provvigioni perdute costituisce solo un elemento di danno da liquidare tenendo conto anche delle spese che, per la conclusione degli affari, il mandatario avrebbe dovuto sostenere.

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Cass. civ. n. 108/1997

Nel contratto di commissione, la buona fede che deve presiedere alla formazione dei contratti in generale comporta che il soggetto (individuale, quale un agente di cambio, o collettivo quale una banca) cui venga affidato l’incarico di acquistare titoli, e che, esercitando professionalmente tale attività, conosce, o deve conoscere, i limiti oggettivi dell’operazione, sia tenuto prima di accettare l’incarico ad informare di tali limiti il cliente, salvo che sugli stessi quest’ultimo si presenti già pienamente informato. Ne consegue che nel caso di incarico ad una banca di acquisto di azioni di una società cooperativa a responsabilità, il commissionario ha l’obbligo di informare il cliente della necessità di acquisire l’autorizzazione degli amministratori ai fini della opponibilità dell’acquisto alla società emittente a norma dell’art. 2523 c.c.

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Cass. civ. n. 1996/1981

Tenuto conto che il contratto di commissione, che costituisce una sottospecie del mandato senza rappresentanza, è caratterizzato dal fatto che la prestazione del mandatario è limitata alla stipulazione di un contratto di compravendita nell’interesse di un soggetto (committente) il quale, peraltro, resta estraneo al negozio concluso dal commissionario, con la conseguente necessità di un ulteriore atto giuridico per riversarne gli effetti nel patrimonio del committente, non concreta tale figura giuridica — bensì una compravendita — il contratto con il quale una delle parti si impegna a fornire all’altra un certo quantitativo di merce, entro un determinato termine e dietro pagamento del prezzo, stabilito al momento della stipula, senza che assuma rilievo la mancata disponibilità, in tale momento, della merce da parte del venditore, attinendo la consegna della cosa venduta all’esecuzione dell’obbligazione principale posta a carico del venditore.

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Cass. civ. n. 1025/1981

Nel contratto di commissione avente ad oggetto cose mobili, l’eventuale consegna di queste al commissionario per il compimento della sua attività fa nascere in capo allo stesso un obbligo di custodia, strumentale rispetto a quello di compiere l’attività giuridica necessaria per la loro vendita in nome proprio e nell’interesse del committente — nel che si realizza la causa tipica del contratto di cui all’art. 1731 c.c. — con la conseguenza che, per determinare il grado di diligenza nella custodia del commissionario, e la conseguente responsabilità per perdita ed avaria della cosa, non devono adoperarsi i criteri validi per il contratto di deposito — del quale la custodia costituisce l’oggetto della prestazione del depositario, la cui diligenza deve essere adeguata alla funzione tipica, caratterizzante tale contratto — ma occorre commisurare quella diligenza alla funzione precipua del contratto di commissione, sicché i modi di conservazione delle cose ricevute sono solo quelli necessari per l’adempimento dell’obbligazione principale di vendita di esse, con conseguente applicabilità non dell’art. 1768, o degli artt. 1787 e 1789 (deposito nei magazzini generali), bensì della norma generale dell’art. 1176 c.c.

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Cass. civ. n. 1323/1977

Il commissionario a vendere, il quale agisce per conto del committente, ma in nome proprio, assume, nei rapporti con il terzo acquirente, la veste di unico titolare dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto di compravendita, a cui rimane estraneo il committente. Pertanto, l’azione di garanzia per vizi, da parte del compratore di un autoveicolo a mezzo di commissionario, va proposta esclusivamente nei confronti del commissionario stesso, mentre rimane irrilevante la circostanza che il committente, in qualità di produttore, abbia assunto l’impegno di assicurare la funzionalità del mezzo e di rimuovere, con la propria organizzazione, gli eventuali vizi, ove tale impegno sia rimasto nell’ambito dei rapporti fra il committente medesimo ed il commissionario, e non si sia tradotto in una partecipazione del primo al contratto stipulato fra il secondo ed il compratore.

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