Art. 1709 – Codice civile – Presunzione di onerosità

Il mandato si presume oneroso [1725]. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 11717/2021

In tema di condominio negli edifici, l'amministratore nominato dal tribunale ex art. 1129 c.c., in sostituzione dell'assemblea che non vi provvede, sebbene non rivesta la qualità di ausiliario del giudice ma instauri, con i condomini, un rapporto di mandato, non può essere equiparato all'amministratore nominato dall'assemblea, in quanto la sua nomina non trova fondamento in un atto fiduciario dei condomini ma nell'esigenza di ovviare all'inerzia del condominio ed è finalizzata al mero compimento degli atti o dell'attività non compiuta; pertanto, il termine di un anno previsto dall'art.1129 c.c. non costituisce il limite minimo di durata del suo incarico ma piuttosto il limite massimo di durata dell'ufficio, il quale può cessare anche prima se vengono meno le ragioni presiedenti la nomina (nella specie, per l'avvenuta nomina dell'amministratore fiduciario), restando applicabile, ai fini della determinazione del compenso, l'art.1709 c.c. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 10/04/2018).

Cass. civ. n. 17384/2018

La presunzione di onerosità del mandato, stabilita dall'art. 1709 c.c., ha carattere relativo e può essere superata dalla prova della sua gratuità, desumibile dalle circostanze del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto superata la detta presunzione alla luce delle relazioni di parentela intercorrenti fra le parti).

Cass. civ. n. 10057/2018

In tema di compenso per l'attività svolta dal professionista, il giudice, indipendentemente dalla specifica richiesta del medesimo, a fronte di risultanze processuali carenti sul "quantum" ed in difetto di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, assumendo l'omesso assolvimento di un onere probatorio in ordine alla misura dello stesso, bensì deve determinarlo, ai sensi degli artt. 1709 e 2225 c.c., con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito dal committente.

Cass. civ. n. 14682/2014

La presunzione di onerosità del mandato, stabilita "iuris tantum" dall'art. 1709 cod. civ., può essere superata dalla prova della sua gratuità, desumibile anche dalle circostanze del rapporto, come la qualità del mandatario, le relazioni che intercedono fra questi e il mandante, il contegno delle parti, anteriore e successivo allo svolgimento delle prestazioni.

Cass. civ. n. 9741/2013

Ai fini della liquidazione del compenso per le attività professionali non protette svolte dal mandatario non professionista, l'art. 1709 cod. civ. non impone che il compenso sia determinato nella stessa misura prevista, dalle tariffe professionali. (Nella specie, la Suprema Corte ha enunciato il principio confermando la decisione del giudice di merito, che aveva ritenuto la prestazione professionale non protetta, resa dal non professionista, caratterizzata da un minor valore in quanto carente della spendita, a beneficio del committente, della competenza ed esperienza del professionista).

Cass. civ. n. 7498/2006

In tema di mandato, sulle somme anticipate dal mandatario, mentre gli interessi legali, che sono di natura corrispettiva, decorrono dal giorno dell'esborso o, se manca la prova di tale data, dalla messa in mora, la rivalutazione monetaria non è dovuta automaticamente, atteso che, trattandosi di un debito di valuta, il maggior danno subito dal creditore dev'essere dimostrato, ai sensi dell'art. 1224 secondo comma c.c.; al riguardo il ricorso ad elementi presuntivi ed a fatti notori è consentito solo con riferimento a criteri personalizzati in relazione alla categoria economica cui appartiene il creditore, che è comunque tenuto a fornire la prova di elementi in base ai quali il danno sia concretamente qualificabile nell'ambito della categoria di appartenenza.

Cass. civ. n. 7008/1993

Il mandatario che è stato incaricato della conclusione di un affare assume, nei confronti del mandante, l'obbligo del compimento degli atti giuridici necessari per l'esercizio dell'incarico e, a differenza del mediatore, che, in posizione di terzietà rispetto alle parti da lui poste in relazione senza esservi obbligato, ha diritto alla provvigione solo dopo la conclusione dell'affare, può chiedere il compenso dovutogli prescindendo dal risultato, a meno che le parti non abbiano ad esso condizionato il pagamento di tale compenso.

Cass. civ. n. 5117/1993

I1 mandatario che chiede il compenso per l'attività svolta non ha l'onere di specificare se ed in quale misura il suo credito eccede l'importo della somma riscossa per l'esecuzione del mandato, perché tale credito, trattandosi di un diritto autonomo e proprio del mandatario, non è automaticamente compensato con i suoi eventuali debiti verso il mandante, come avviene, invece, per le spese sostenute, delle quali il mandatario può chiedere il rimborso solo per la parte eccedente l'ammontare delle somme riscosse nell'esecuzione del mandato.

Cass. civ. n. 3596/1990

Nell'ipotesi di mandato oneroso il diritto del mandatario al compenso e al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale.

Cass. civ. n. 3233/1982

La presunzione di onerosità del mandato, stabilita iuris tantum dalla legge, può essere superata da una prova contraria la quale può essere basata su circostanze quali la prassi esistente presso il mandante (nella specie un condominio di edificio) di conferire gratuitamente il mandato, nonché il contegno delle parti prima e dopo lo svolgimento delle prestazioni. (Nella specie, l'amministratore nei cinque anni successivi alla cessazione non aveva avanzato alcuna richiesta di compenso).