Art. 1553 – Codice civile – Evizione
Fonti > Codice Civile > Libro Quarto - Delle obbligazioni > Titolo III - Dei singoli contratti > Capo III - Della permuta
Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
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