Art. 1471 – Codice civile – Divieti speciali di comprare

Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, [579 c.p.c.] né direttamente né per interposta persona:
1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;
2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;
3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;
4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'articolo 1395.

Nei primi due casi l'acquisto è nullo; negli altri è annullabile.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 4149/2019

In tema di espropriazione forzata, il divieto di acquisto previsto, a pena di nullità, dal combinato disposto del primo comma, n. 2, e del secondo comma dell'art. 1471 c.c. per il pubblico ufficiale relativamente ai beni venduti per suo ministero si applica ai soggetti che istituzionalmente concorrono o possono concorrere allo sviluppo della procedura esecutiva e, pertanto, tra gli altri, al giudice dell'esecuzione designato per la procedura e ai suoi sostituti istituzionali od occasionali – ossia ai magistrati appartenenti allo stesso ufficio che gli siano subentrati o possano subentrargli per uno o più atti della procedura stessa o per le azioni di cognizione ad essa collegate in forza di previsioni di legge o di tabella di organizzazione che chiaramente e univocamente li identifichino -, ma non si estende ai magistrati che, ancorché in servizio presso il tribunale che procede alla vendita, a meno di specifiche previsioni tabellari o di peculiari vicende in fatto, non siano stati, né potrebbero essere coinvolti o comunque interferire nel procedimento, così che la partecipazione all'asta da parte di questi ultimi, pur assumendo rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, non incide sulla validità dell'acquisto.

Cass. civ. n. 3618/2017

In tema di alienazione di beni di proprietà di una ASL, è valida la vendita in favore di un consigliere regionale ove non sussista conflitto di interessi, per non avere questi esercitato poteri diretti di controllo o di gestione dell’azienda, non essendo altresì sufficiente, ai fini del divieto speciale di comprare di cui all'art. 1471, comma 1, n. 2, c.c., il collegamento di carattere generale tra il consiglio regionale e le ASL, atteso che detto divieto colpisce soltanto coloro i quali, nell’esercizio di una pubblica funzione, prendono parte alla procedura relativa al trasferimento coattivo di un bene da un soggetto ad un altro.

Cass. civ. n. 2961/1981

La situazione di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale per lite pendente, a norma dell'art. 15, n. 6 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in relazione al conflitto di interessi derivante dal fatto che il candidato, in epoca in cui esercitava le funzioni di sindaco, abbia acquistato un immobile del comune in violazione dell'art. 1471 c.c., può essere esclusa, alla stregua dell'intervenuto trasferimento del bene medesimo ad un terzo, solo qualora risulti la ricorrenza di tutti i requisiti necessari a che tale ulteriore acquisto resti insensibile ad un'eventuale azione di nullità del comune, secondo la previsione dell'art. 2652, n. 6 c.c., ivi compresa la prova della buona fede di detto terzo.