Art. 1925 – Codice civile – Riscatto e riduzione della polizza

Le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l'assicurato sia in grado in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione dell'assicurazione.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

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