Art. 1438 – Codice civile – Minaccia di far valere un diritto

La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 41271/2021

Le dimissioni del lavoratore rassegnate sotto minaccia di licenziamento sono annullabili per violenza morale solo qualora venga accertata - con onere probatorio a carico del lavoratore che deduce l'invalidità dell'atto di dimissioni - l'inesistenza del diritto del datore di lavoro di procedere al licenziamento per insussistenza dell'inadempimento addebitato al dipendente, dovendosi ritenere che, in detta ipotesi, il datore di lavoro, con la minaccia del licenziamento, persegua un risultato non raggiungibile con il legittimo esercizio del diritto di recesso.

Cass. civ. n. 20305/2015

In materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio. Ne consegue che il contratto non può essere annullato ex art. 1434 c.c. ove la determinazione della parte sia stata determinata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte.

Cass. civ. n. 9680/2013

In materia di società, la minaccia del socio di far valere il proprio diritto di voto contro l'approvazione del bilancio in caso di mancata dismissione della partecipazione ad altro socio può essere causa di annullabilità della vendita delle azioni, conclusa fra i soci stessi, solo ove sia diretta a conseguire vantaggi ingiusti, dovendosi escludere che siano tali quelli meramente correlati all'interesse del venditore ad uscire dalla società, atteso che il diritto di voto è funzionale all'interesse individuale del socio ed incontra il limite dell'interesse sociale solo quando possa danneggiare la società, fermo restando che la prospettiva di poter vendere le azioni non costituisce un elemento estraneo, rispetto alle scelte relative all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Cass. civ. n. 17523/2011

La minaccia di far valere un diritto assume i caratteri della violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione di un contratto, ai sensi dell'art. 1438 c.c., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto; il che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia anche esorbitante ed iniquo rispetto all'oggetto di quest'ultimo, e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall'ordinamento. (Nella specie, con riferimento ad una pattuizione di aumento degli interessi convenzionali stipulata tra i mutuatari e l'istituto di credito mutuante, la S.C. ha negato che potesse integrare violenza morale l'asserita minaccia consistita nel prospettare l'eventualità che, in mancanza di accordi sulla dilazione di pagamento, la banca avrebbe insistito nell'azione esecutiva in essere e non avrebbe richiesto un rinvio della imminente vendita già fissata, non potendo riferirsi la valutazione in termini di ingiustizia all'esercizio dell'azione esecutiva in sé considerata, né reputarsi iniqua la concessione in via transattiva della dilazione di pagamento da parte dell'istituto di credito a fronte del riconoscimento di un rincaro del tasso di interessi sulle somme ancora dovute dai debitori esecutati).

Cass. civ. n. 13035/2003

L'apprezzamento del giudice di merito circa l'esistenza e l'idoneità della minaccia a coartare la volontà di una persona si traduce in un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione ove adeguatamente motivato. (Nella specie la S.C. ha ritenuto esente da vizi la motivazione del giudice di rinvio, il quale, a fronte di una decisione rescindente nella quale si stabiliva che incombeva sui lavoratori l'onere di provare la minaccia al fine d'invalidare le dimissioni incentivate, aveva ritenuto che tale onere probatorio non fosse stato soddisfatto e che in particolare non ci fosse prova certa in ordine alla asserita strumentalizzazione da parte del datore di lavoro delle trasferte al fine di piegare la volontà dei ricorrenti ed indurli a rassegnare le dimissioni).

Cass. civ. n. 9946/1996

L'incidenza sulla determinazione volitiva della minaccia — che può integrare la violenza morale comportante l'annullabilità di un contratto se sia specificamente diretta al fine di estorcere il consenso ed inoltre, nei caso in cui abbia ad oggetto l'esercizio di un diritto, sia ingiusta perché perseguente un vantaggio esorbitante e iniquo — deve essere valutata, a norma dell'art. 1438 codice civile, con riferimento alle condizioni della vittima, e l'apprezzamento del giudice di merito sull'esistenza della minaccia e sulla sua efficacia si risolve in un giudizio di fatto incensurabile in cassazione se motivato in modo sufficiente e non contraddittorio. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che, in caso di induzione di una donna all'alienazione di un immobile di sua proprietà mediante la minaccia di denuncia per truffa del marito che aveva venduto lo stesso immobile senza precisare di non esserne proprietario, aveva ritenuto esistente l'incidenza causale della minaccia e abnorme il vantaggio conseguito dall'acquirente in danno della donna).

Cass. civ. n. 8290/1993

La minaccia di far valere un diritto assume i caratteri della violenza morale invalidante il consenso prestato per la stipulazione di un contratto, ai sensi dell'art. 1438 c.c., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto, il che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia anche esorbitante ed iniquo rispetto all'oggetto di quest'ultimo e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall'ordinamento, come nel caso della minaccia di esecuzione forzata sul bene ipotecato per il soddisfacimento dei credito garantito. In tale ipotesi la minaccia non ha altro scopo che quello di far conseguire al suo autore la prestazione dovuta senza il ricorso alla esecuzione forzata con la conseguenza che l'eventuale cessione al creditore del bene ipotecato realizza una datio in solutum e cosa quell'adempimento cui mirava il creditore prospettando al debitore la possibilità della esecuzione forzata.