10 Gen Art. 1393 — Giustificazione dei poteri del rappresentante
Il terzo che contragga col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata.
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 9289/2001
In tema di rappresentanza, il terzo contraente ha soltanto la facoltà, e non anche l’obbligo, di controllare, a mente dell’art. 1393 c.c., se colui che si qualifichi rappresentante sia in realtà tale, sicché non basta il semplice comportamento omissivo del terzo stesso per costituirlo in colpa nel caso di abuso della procura (o di mancanza della stessa), occorrendo, per converso, ai fini dell’affermazione che egli abbia agito senza la dovuta diligenza, il concorso di altri elementi, e ciò tanto se l’affidamento del terzo riguardi negozi per i quali è richiesta la forma ad probationem, tanto se afferisca a negozi formali.
Cass. civ. n. 1698/1983
Nel corso dell’esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive e ad esecuzione protratta nel tempo la parte, che abbia stipulato tale contratto con soggetto che si sia dichiarato rappresentante dell’altra, può, allorquando sorgano seri dubbi sulla esistenza e sui limiti dei poteri rappresentativi del procuratore, chiedere al dominus negotii, ancorché non si sia avvalsa della facoltà ex art. 1393 c.c. di richiedere la giustificazione dei poteri, all’atto della stipulazione, l’accertamento della relativa situazione mediante un negozio bilaterale di accertamento o, quanto meno, attraverso un atto ricognitivo unilaterale.
Cass. civ. n. 3613/1982
Ai sensi dell’art. 1393 c.c., il terzo contraente con il rappresentante ha soltanto la facoltà, e non l’obbligo, di esigere che il rappresentante medesimo giustifichi i suoi poteri ed è normale che si astenga dall’esercizio di tale facoltà quando dell’esistenza di quei poteri non abbia motivo di dubitare, come nell’ipotesi di conclusione di un contratto di coassicurazione, nel qual caso non occorre (almeno di norma) un particolare comportamento attivo dell’assicuratore che emette la polizza, diretto a rafforzare nella controparte la convinzione che egli agisca in base ad un regolare potere di rappresentanza del coassicuratore.
[adrotate group=”7″]