Art. 1290 – Codice civile – Impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni
Fonti > Codice Civile > Libro Quarto - Delle obbligazioni > Titolo I - Delle obbligazioni in generale > Capo VII - Di alcune specie di obbligazioni > Sezione II - Delle obbligazioni alternative
Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare l'equivalente di quella che è divenuta impossibile per l'ultima, se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi può domandare l'equivalente dell'una o dell'altra.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
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