10 Gen Art. 1279 — Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale
Posted at 20:28h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quarto – Delle obbligazioni > Titolo I – Delle obbligazioni in generale > Capo VII – Di alcune specie di obbligazioni > Sezione I – Delle obbligazioni pecuniarie
La disposizione dell’articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola “effettivo” o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell’obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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