10 Gen Art. 1222 — Inadempimento di obbligazioni negative
Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare : ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per sé inadempimento.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 24055/2004
In tema di infortuni sul lavoro, l’esistenza sul cantiere di un preposto – salvo che non vi sia la prova rigorosa di una delega espressamente e formalmente conferitagli, con pienezza di poteri ed autonomia decisionale, e di una sua particolare competenza – non comporta il trasferimento in capo allo stesso degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro, essendo a suo carico (peraltro, neppure in maniera esclusiva quando l’impresa sia di dimensioni molto modeste) soltanto il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericolo per sè e per gli altri.
Cass. civ. n. 3412/2003
In materia di obbligazioni, non si applica alle obbligazioni di non fare la disciplina della mora debendi, e costituisce inadempimento ogni fatto compiuto in violazione dell’obbligo (art. 1222 c.c.). Ne consegue che l’inadempimento dell’obbligazione negativa di non costruire (sul confine) rimane integrata dal mero fatto obiettivo di avere costruito.
Cass. civ. n. 1644/1996
Nelle obbligazioni negative, affinché possa ritenersi posto in essere il fatto dell’obbligato che, ove compiuto in violazione delle stesse, costituisce di per sè inadempimento (art. 1222 codice civile), occorre che detto fatto determini preclusione o, comunque, menomazione dell’esercizio del diritto alla cui soddisfazione l’obbligazione negativa è destinata. Pertanto, l’adozione, da parte di un comune, di un piano regolatore generale, il quale definisca inedificabile un’area che il comune medesimo si era impegnato a mantenere nella preesistente situazione di edificabilità, costituisce fatto integrante inadempimento dell’indicata obbligazione negativa dell’ente locale (in quanto comportante l’applicazione delle «misure di salvaguardia» previste dall’art. 1 della legge n. 1902 del 1952 e successive modificazioni); con l’ulteriore conseguenza che dalla data della delibera comunale di adozione del piano decorre la prescrizione del diritto del privato al risarcimento del danno derivatogli dal descritto inadempimento.
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