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Art. 1185 — Pendenza del termine

Art. 1185 — Pendenza del termine

Il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza [ 1206 ], salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore [ 1184, 1208 n. 4 ].

Tuttavia il debitore non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l’esistenza del termine [ 2033 ] . In questo caso però egli può ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato [ 2041, 2042 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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