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Art. 376 — Vendita di beni

Art. 376 — Vendita di beni

Nell’autorizzare la vendita dei beni [ 375 n. 1 ], il tribunale determina se debba farsi all’incanto [ 534 ss. c.p.c. ] o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo [ 733 c.p.c. ].

Quando nel dare l’autorizzazione [ 375 ] il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare [ disp. att. 43, 45 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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