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Art. 372 — Investimento di capitali

Art. 372 — Investimento di capitali

I capitali del minore devono, previa autorizzazione [ disp. att. 43, 45 ] del giudice tutelare [ 344 ], essere dal tutore investiti:

  1. 1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
  2. 2) nell’acquisto di beni immobili posti nello Stato;
  3. 3) in mutui [ 1813 ] garantiti da idonea ipoteca [ 2808 ] sopra beni posti nello Stato, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;
  4. 4) in depositi [ 1834 ] fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito [ disp. att. 251 ], ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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