Art. 364 – Codice civile – Contenuto dell’inventario

Nell'inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile [769 ss. c.p.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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