Art. 307 – Codice civile – Revoca per indegnità dell’adottante
Fonti > Codice Civile > Libro Primo - Delle persone e della famiglia > Titolo VIII - Dell'adozione di persone maggiori di età > Capo I - Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti
Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunziata su domanda dell'adottato.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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