10 Gen Art. 307 — Revoca per indegnità dell’adottante
Posted at 20:26h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo VIII – Dell’adozione di persone maggiori di età > Capo I – Dell’adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti
Quando i fatti previsti dall’articolo precedente sono stati compiuti dall’adottante contro l’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunziata su domanda dell’adottato.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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