Art. 305 – Codice civile – Revoca dell’adozione
L'adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti [disp. att. 35, 127 trans., 314 co. II].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.