10 Gen Art. 303 — Cessazione della potestà dell’adottante
Posted at 20:54h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo VIII – Dell’adozione di persone maggiori di età > Capo I – Dell’adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti
[ Se cessa l’esercizio da parte dell’adottante o degli adottanti della potesta, il tribunale su istanza dell’adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d’ufficio, puo dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell’adottato, la sua rappresentanza e l’amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l’esercizio della potesta sia ripreso dai genitori ]
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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