Art. 281 – Codice civile – Divieto di legittimazione

[Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5439/1995

Con riguardo a domanda di legittimazione di figlio naturale— alla quale, nell'ipotesi di diversità di cittadinanza tra il legittimante (italiano) e il legittimante (recte: legittimando - N.d.R.) (nell'ipotesi, tedesco), vanno applicate le legislazioni nazionali di entrambi — il minore che abbia acquistato lo status di figlio legittimo in forza di adozione da parte di coniugi stranieri non può essere legittimato dal pretesto genitore naturale italiano, in quanto, secondo l'ordinamento italiano (artt. 281 e 253 c.c.), non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti ed il riconoscimento non è ammesso se è in contrasto con lo stato di figlio legittimo (o legittimato), il quale è preclusivo anche del riconoscimento «implicito», che, consegue, a norma dell'art. 254, secondo comma, c.c., alla presentazione al giudice della domanda di legittimazione.