10 Gen Art. 259 — Introduzione del figlio naturale nella casa coniugale
Posted at 20:57h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo VII – Dello stato di figlio > Capo IV – Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio > Sezione I – [ della filiazione naturale ]
[ Il figlio naturale di uno dei coniugi, riconosciuto durante il matrimonio, non può essere introdotto nella casa coniugale se non col consenso dell’altro coniuge, salvo che questi abbia già dato il suo assenso al riconoscimento. ]
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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