Art. 226 – Codice civile – Separazione giudiziale dei beni
Fonti > Codice Civile > Libro Primo - Delle persone e della famiglia > Titolo VI - Del matrimonio > Capo VI - Del regime patrimoniale della famiglia > Sezione V - Del regime di separazione dei beni
[La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata nel caso di inabilitazione del marito o di cattiva amministrazione della comunione. Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari del marito mette in pericolo gli interessi della moglie o il marito non provvede a un congruo mantenimento della famiglia. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 204 e 205. La separazione stragiudiziale è nulla.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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